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Modello formato DVR 2017: il documento di valutazione dei rischi

Come stabilito dalla legislazione italiana in materia il DVR va predisposto dal datore di lavoro che può farsi aiutare da un consulente qualificato e precisamente dal RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione). Fermo restando che quella del RSPP è solo una figura di ausilio, senza responabilità che ricade in tutto sul datore di lavoro. Il DVR è una sigla abbreviata delle parole documento valutazione rischi e rappresenta uno dei documenti chiave del sistema sicurezza.

I riferimenti normativi per questo importante documento sono da ricercare nel Decreto Legislativo n°81 del 2008 (D.Lgs.81/2008) ribattezzato anche Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, rappresenta l'ABC della normativa in materia, ed è stato creato con l'intenzione di fare ordine in un settore divenuto cruciale per lo sviluppo economico e sociale, quello della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il D.Lgs.81/2008 stabilisce ovviamente il contenuto del DVR, come redigerlo e quali sono in sostanza i risultati che si tenta di raggiungere, ossia l'analisi preventiva dei rischi presenti e la loro neutralizzazione. Il datore di lavoro è considerato l'unico responsabile per la redazione del DVR Sicurezza, egli lo deve produrre sempre ed in ogni situazione aziendale. Dal 2012 è stato poi istituito il DVRS, ossia il documento di valutazione dei rischi standardizzato, che permette alle piccole ziende con meno di 10 dipendenti di seguire uno schema più semplice e intuitivo di redazione. Bisogna però dire che non esiste uno schema preciso e preimpostato irconosciuto dalla legge, in quanto il DVR può essere prodotto anche in forma libera. Vediamo più specificamente forma e contenuto del documento.

CONTENUTO DEL DVR

L'articolo 37 del D.Lgs.81/2008 prevede come detto la redazione del DVR da parte del datore di lavoro. Il documento deve contenere anzitutto una preliminare analisi e valutazione dei pericoli incombenti per chiunque acceda, a qualunque titolo, in azienda. Quindi la prevenzione alla base della sicurezza, e non poteva essere diversamente. Solo dopo un'attenta analisi e conseguente valutazione dei rischi, sarà possibile prendere le contromisure adeguate, dettare quindi quell'insieme di norme, procedure, disposizioni in materia che dovranno poi essere implementate in azienda, e che costituiscono poi la realizzazione vera e propria dell'impianto di prevenzione.

Ma non basta. Il documento di valutazione dei rischi deve contenere a sua volta due relazioni, una relazione sui criteri di individuazione dei rischi e una relazione delle misure di miglioramento proposte e adottate in azienda. Infine, ma non da ultimo il DVR va completato con l'indicazione dei nominativi delle figure preposte alla sicurezza in azienda (RSPP, RSL).

FORMATO DEL DVR

Dal punto di vista formale il documento può essere prodotto in forma libera, non esistono schemi e formati preimpostati. Per essere valido deve contenere quanto richiesto a prescindere dalla forma. Unica eccezione per il DVRS che segue procedure stadardizzate e per facilità può essere prodotto seguendo uno schema che, comunque, non è mai obbligatorio ma lascia invece molta libertà di movimento a chi lo deve compilare.

Nei formati che girano in rete ad esempio si segue un ordine che parte dalla descrizione dell'azienda e del ciclo lavorativo, per procedere poi con la descrizione delle attività lavorative eseguite e delle mansioni assegnate.

Solo a questo punto si passerà all'individuazione dei pericoli presenti (in funzione delle mansioni previste), alla valutazione dei rischi associati e alle misure preventive, definendo procedure, limitazioni, azioni, da seguire scrupolosamente, fino a conlcudere con la definizione del programma di miglioramento dell'impianto della sicurezza sul lavoro così come stabilito nel DVR.